Il Consiglio di Stato sentenzia sul GPP, se salti i Criteri Ambientali Minimi salta la gara

24 Ottobre 2022

Con sentenza del14 ottobre 2022, n. 8773, il Consiglio di Stato, sezione III, ha annullato gli atti di una gara, perché la stazione appaltante non vi aveva inserito i criteri ambientali minimi, e ha disposto l’integrale riedizione della procedura. La non conformità della legge di gara agli artt. 34 e 71 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, peraltro, non impone l’immediata e tempestiva impugnazione del bando di gara: che dunque è impugnabile solo ‘a valle’, anche per questo vizio ‘originario’. Si tratta di una questione a cui porre estrema attenzione.

Con questa sentenza il Consiglio di Stato interviene a ricordare come la ratio sottesa ai CAM è garantire che la politica in tema di appalti c.d. verdi sia non solo quella di ridurre l’impatto ambientale delle procedure, ma anche quella di promuovere modelli di occupazione più sostenibili. Più nel dettaglio, il Consiglio di Stato ha evidenziato come la lex specialis di gara fosse stata formulata in maniera non rispettosa della normativa vigente: i CAM erano stati utilizzati unicamente sul piano dei punteggi aggiuntivi per i servizi migliorativi.

Secondo i giudici, relegare i CAM a mero elemento utile per l’attribuzione di punteggi aggiuntivi significa legittimare la possibilità di aggiudicare la gara ad un operatore la cui offerta sia in toto non rispettosa dei criteri di cui all’art. 34 d.lgs. 50/2016.

Il Consiglio di Stato ha infatti ricordato che le disposizioni in materia di CAM non costituiscono un mero impegno programmatico, ma costituiscono dei veri e propri “obblighi immediatamente cogenti per le stazioni appaltanti, che sono tenute ad inserire il requisito ambientale sin dalla definizione dell’oggetto dell’appalto, garantendo così il rispetto dei CAM a tutti gli offerenti.

La ratio di tale obbligatorietà è riconducibile all’esigenza di garantire che “la politica nazionale in materia di appalti pubblici sia incisiva non solo nell’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, ma nell’obiettivo di promuovere modelli di produzione e consumi più sostenibili” (così, Cons. St., Sez. V, 5.8.2022, n. 6934). Ricorda a tal proposito il Collegio che la disciplina dei CAM contribuisce a connotare “l’evoluzione del contratto d’appalto pubblico da mero strumento di acquisizione di beni e servizi a strumento di politica economica: in particolare, come affermato in dottrina, i cc.dd. green public procurements si connotano per essere un “segmento dell’economia circolare””.

Nel caso in esame, dunque, ciò che rappresenta un obbligo di legge era stato relegato dalla stazione appaltante ad una mera possibilità rimessa agli offerenti, rientrante nell’alea delle offerte migliorative.

Sicché il fatto che l’aggiudicataria avesse comunque offerto in gara prodotti biologici e avesse dichiarato di possedere certificazioni idonee a minimizzare l’impatto ambientale nella fase esecutiva della commessa, non è stato ritenuto idoneo a superare l’invalidità a monte del bando di gara.

Il Consiglio di Stato ha così accolto il ricorso e la relativa domanda volta alla declaratoria di inefficacia di tale contratto, con conseguente obbligo di rinnovo della gara, ritenendo “necessario ai fini della tutela dell’interesse pubblico portato dalle norme violate ripetere la procedura di gara, previa emenda del vizio”.

Per approfondire: Consiglio di Stato, sentenza n. 8733/2022

 

Social media

News

CSRD: in vigore dal 25 settembre 2024 le nuove disposizioni per la rendicontazione di sostenibilità

CSRD: in vigore dal 25 settembre 2024 le nuove disposizioni per la rendicontazione di sostenibilità

Il passo più importante all’interno del panorama della rendicontazione ESG europea è stato finalmente compiuto. Dal 25 settembre 2024 è entrato ufficialmente in vigore il decreto di recepimento italiano, D.Lgs. 2024/125 (pubblicato sulla GU n. 212 del 10 settembre 2024) che attua la Direttiva 2022/2464/UE (nota come Corporate Sustainability Reporting Directive o CSRD), relativamente alla rendicontazione societaria di sostenibilità. Ma a chi dovrebbero interessare le nuove regole e da quando verranno applicate?

Sport e ambiente, in Italia partire dalla progettazione di stadi ecosostenibili

Sport e ambiente, in Italia partire dalla progettazione di stadi ecosostenibili

Uno stadio di calcio della massima serie può consumare fino a 8 milioni di chilowattora di elettricità e fino a 100mila metri cubi di acqua. Inoltre, genera fino a 6,81 chili di rifiuti per spettatore, per un totale di circa 750 mila tonnellate di rifiuti a fine stagione. Questa la fotografia scattata durante l’ultima edizione del Forum Compraverde Buygreen dove non sono mancate le proposte e le buone pratiche in corso per uno sport sempre più sostenibile. A partire, appunto dalla progettazione degli stadi ecosostenibili fino alla realizzazione degli eventi a basso impatto ambientale.

Parigi 2024 tra strategie per il clima e greenwashing, cosa sappiamo finora sulla sostenibilità delle Olimpiadi

Parigi 2024 tra strategie per il clima e greenwashing, cosa sappiamo finora sulla sostenibilità delle Olimpiadi

Nessun gioco olimpico può essere veramente compatibile con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi a meno che le sue operazioni complessive non vengano riformate in modo radicale. Lo conferma uno studio sulla strategia per il clima delle Olimpiadi di Parigi realizzato da Carbon Market Watch, un’organizzazione di ricerca non profit e dall’associazione francese Éclaircies. I dati ufficiali e completi sulle emissioni saranno diffusi in autunno, ma lo studio riporta già alcuni meriti e altri aspetti insoddisfacenti.